Articolo 1
È costituita l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea ai sensi degli artt. 12 e 14 del Codice Civile, con sede legale a Potenza in Via del Cardillo 67, per promuovere gli studi e le ricerche nel campo della storia della società. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 460/97, trattandosi di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, si userà la denominazione e in qualsivoglia distintivo la locuzione ONLUS.
Articolo 2
L’associazione persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale. In particolare, si propone:
1) di promuovere studi e ricerche sulla storia della società meridionale e dell’area mediterranea, anche mediante l’assegnazione di borse di studio a giovani studiosi meritevoli, curando la diffusione dei risultati prodotti da tali attività con iniziative di carattere editoriale e multimediale e mediante la realizzazione di convegni , seminari, mostre e di quanto altro possa essere ritenuto opportuno alla divulgazione delle nuove acquisizioni della ricerca;
2) di organizzare corsi di formazione per insegnanti di scuole medie inferiori e superiori, per giovani laureati e laureandi interessati allo studio e all’approfondimento delle tematiche storiche sulle aree geografiche relative al Mezzogiorno e al Mediterraneo;
3) di reperire e tutelare, nel rispetto delle norme di legge vigenti, il materiale documentario e archivistico che viene ritenuto utile per la ricostruzione della storia della società nei vari aspetti culturali: religioso, economico, archeologico-industriale, monumentale, con particolare attenzione a tutte quelle fonti che attengano alle specificità locali e regionali e consentano di approfondire i rapporti e i contatti esistiti tra i paesi dell’area Mediterranea;
4) di promuovere, nei modi che di volta in volta gli organi amministrativi dell’Associazione riterranno più adeguati, ogni attività di ricerca scientifica a carattere storico-sociale e di richiedere consulenze tecnico-scientifiche nell’ambito della tutela e della promozione del patrimonio culturale;
5) di costituire una Biblioteca ed un Archivio storico specializzati conforme agli scopi dell’Associazione;
6) di organizzare riunioni, convegni e corsi seminariali anche a livello internazionale;
7 ) di curare la pubblicazione periodica di una rivista, di saggi, testi e documenti.
L’Associazione può anche ricevere l’adesione di Istituti e di Centri studi, italiani e stranieri, le cui attività di ricerca rientrino negli stessi suoi scopi; può aprire sezioni dislocate in altre località del Mezzogiorno; può aderire ad altri Centri o Istituti nazionali e stranieri che abbiano analoghe finalità; può stipulare convenzioni e richiedere o offrire consulenze connesse alle attività statutarie.
Articolo 3
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da un patrimonio iniziale di Lire 510.000;
b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
c) da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche ed Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
d) da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
e) da una Biblioteca specializzata per la Storia del Mezzogiorno, aperta al pubblico secondo la disponibilità di personale appositamente individuato.
Articolo 5
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione dispone:
a) delle quote sociali;
b) delle oblazioni volontarie dei soci;
c) di sovvenzioni e contributi elargiti da privati ed Enti;
d) dei proventi delle iniziative promosse dall’Associazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione.
Articolo 6
In caso di scioglimento o di estinzione dell’Associazione, per qualunque causa, l’intero patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 7
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Ordinari;
b) Benemeriti;
c) Corrispondenti.
Sono soci ordinari coloro le cui domande di ammissione sono accolte dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Sono soci benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemerenze pubblicando testi scientifici che rientrano nelle finalità statutarie o in elargizioni per il potenziamento dell’attività sociale dell’Associazione, ottengono tale qualifica dall’Assemblea su proposta del Consiglio di
Amministrazione. I soci benemeriti non hanno l’obbligo di versamento della quota. Sono soci corrispondenti coloro che svolgono attività di ricerca conforme ai fini dell’Associazione in Italia e all’estero, cittadini italiani e stranieri. La qualifica di socio corrispondente viene conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. I soci corrispondenti non fanno parte dell’Assemblea dei soci dell’Associazione.
Articolo 8
La qualifica di socio ordinario, benemerito e corrispondente si perde per dimissioni o per esclusione. L’esclusione nei confronti dei soci è pronunziata, sentito l’interessato, dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, solo per gravi motivi attinenti al decoro ed al
prestigio dell’Associazione. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può approvare la decadenza del socio al mancato terzo versamento della quota sociale annuale. Il socio può recedere dall’Associazione mediante richiesta fatta a mezzo di lettera-raccomandata
con AR. Al Consiglio di Amministrazione. Il socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
Gli organi dell’Associazione, eletti secondo le modalità previste nei ispettivi articoli, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Articolo 10
L’assemblea è composta dai soci ordinari, che siano in regola con gli obblighi sociali, e dai soci benemeriti. Essa è convocata dal Presidente mediante invito spedito per posta ordinaria o per posta elettronica indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della seduta con almeno 15 giorni di preavviso. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta. Nessun socio può avere più di due (2) deleghe. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea:
a) delibera sugli sugli affari iscritti all’O.d.g.;
b) nomina e revoca i soci;
c) approva la relazione morale e i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio di Amministrazione;
d) fissa le quote sociali;
e) elegge, ogni cinque anni, il Presidente dell’Associazione, il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti;
f) approva eventuali Regolamenti interni per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
g) delibera sulle modifiche dello Statuto con l’osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 11.
Articolo 11
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. L’Assemblea straordinaria ha competenza nelle seguenti materie:
a) modifica di Statuto;
b) scioglimento dell’Associazione e deduzione del suo patrimonio.
Articolo 12
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell’Associazione e dal Segretario Generale (eletti dall’Assemblea), dal Vice-Presidente (nominato dal Presidente come da relativo comma del successivo articolo 13), dal Direttore scientifico della rivista (nominato dal Presidente) di cui all’art. 2 comma 7, da altri 5 membri eletti dall’Assemblea in coincidenza del rinnovo quinquennale delle cariche. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo consultivo i Revisori dei conti e, solo in qualità di segretario verbalizzante, il socio incaricato dell’ufficio di segreteria, di cui al successivo articolo 15. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica, dopo la scadenza, solo per l’ordinaria amministrazione, fino all’elezione del nuovo Consiglio. Qualora venisse a mancare un componente del Consiglio, l’Assemblea generale elegge il nuovo componente nella sua prima seduta. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei
presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Le votazioni hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Il Consiglio di Amministrazione:
redige ed approva eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività statutarie (il regolamento interno ed il regolamento organico del personale dipendente), esamina le proposte di adesione di altri centri (Centri studio, associazioni, e istituti culturali senza finalità di lucro), come anche le proposte di adesione della stessa Associazione ad altri Enti italiani o stranieri, di cui all’ultimo comma dell’art. 2 del presente Statuto. Le nomine dei componenti del Consiglio, del Presidente e del Segretario Generale vengono comunicate al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Il Consiglio di Amministrazione assolve agli scopi di cui all’art. 2, raccoglie ed amministra i fondi dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente con invito inviato per posta ordinaria o per posta elettronica indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della seduta con almeno 15 giorni di preavviso. I lavori delle sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza. La convocazione straordinaria si avrà se richiesta da almeno cinque dei suoi membri. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri e nominare procuratori e mandatari.
Articolo 13
Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutte le sue attività, anche di fronte a terzi e in giudizio; ha la firma sociale, mantiene l’osservanza dello statuto, sottoscrive i conti. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; può delegare determinate sue funzioni e nominare
procuratori e mandatari; nomina all’assunzione del relativo mandato quinquennale il Vice-Presidente, il Direttore scientifico della rivista e il Direttore responsabile (art. 2 comma 7), individuati tra i soci regolarmente iscritti; i due separati incarichi direttivi si intendono rinnovabili; in caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell’interesse
dell’Associazione, informandone, per ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Vice-Presidente.
Articolo 14
Il Segretario Generale collabora con il Presidente nell’esplicazione della responsabilità della direzione scientifica e della gestione amministrativa dell’Associazione secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15
Al responsabile dell’Ufficio di Segreteria, che, individuato tra i soci, sarà nominato all’inizio di ogni mandato quinquennale dal Consiglio di Amministrazione, spetta il compito ordinario di segreteria connesso alla organizzazione, al funzionamento e alla gestione delle attività dell’Associazione, compreso quello di partecipare in qualità di segretario verbalizzante alle sedute dei diversi organi, di tenere la contabilità ed il controllo dei relativi libri, di predisporre limitatamente agli aspetti di tecnica contabile il bilancio preventivo e consuntivo sulla base delle scelte operate dal Consiglio di Amministrazione. Ove se ne ravvisi la necessità il Consiglio di Amministrazione può distribuire le predette funzioni a più responsabili dell’Ufficio di Segreteria, sempre individuati tra i soci.
Articolo 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre (3) membri, due effettivi ed uno supplente, ha il compito di vigilare e controllare, nelle forme e nei limiti d’uso, la regolare gestione amministrativa dell’Associazione in ordine ai bilanci consuntivi e preventivi; è nominato dall’Assemblea generale;
elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi; dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere riconfermati. Qualora venisse a mancare un revisore, l’Assemblea elegge il membro sostituto in occasione della prima seduta.
Articolo 17
Presidente, Segretario Generale, Vice-Presidente, Revisori, Direttore scientifico e Direttore responsabile della rivista e Consiglieri di amministrazione svolgono la loro attività amministrativa e scientifica gratuitamente, salvo il rimborso spese sostenute per conto dell’Associazione.
Articolo 18
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni anno, redigerà un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, sottopolendoli all’approvazione dell’Assemblea, previo parere del Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 19
Il Consiglio di Amministrazione invierà annualmente al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali una relazione sull’attività svolta dall’Associazione; provvederà alla redazione del Regolamento interno e del Regolamento organico del Personale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, a
norma dell’articolo 12 del presente Statuto.
Articolo 20
Il patrimonio dell’Associazione non può essere alienato senza una motivata deliberazione da parte dell’Assemblea e tenuto conto delle indicazioni degli eventuali donanti.
Articolo 21
Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia.